
di Piero Tucceri. “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.” Questo contemplava fino alla primavera del 2012 l’art. 97 della Costituzione italiana.Successivamente, lo stesso subì una sostanziale modifica: gli fu aggiunto un comma in forza dell’art.
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