Le modificazioni dell’atto costitutivo tramite l’assemblea straordinaria





Riguardo all’assemblea straordinaria leggiamo anzitutto l’articolo 2365 del codice civile, che chiarisce su cosa può deliberare l’assemblea straordinaria. “L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell’organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 d 2505 bis, l’istituzione o la soppresione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l’articolo 2436.” Con l’espressione modifiche dell’atto costitutivo si intende far riferimento a tutte le ipotesi di mutamento dell’originario contratto sociale (atto costitutivo o statuto), realizzato mediante l’inserimento di nuove clausole o attraverso la modificazione delle disposizioni preesistenti. Le modificazioni dell’atto costitutivo sono di regola di competenza dell’assemblea straordinaria; per alcune modifiche, poi, la legge richiede una maggioranza più elevata di quella ordinariamente prescritta per la seconda convocazione (più di un terzo dell’intero capitale, anziché almeno 2/3 del capitale rappresentanto in assemblea).

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Pubblicato il: 6 Aprile 2018

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