Differenza tra compatibilità diretta e indiretta nel diritto (appunti giurisprudenza)





L’incompatibilità è di due tipi: incompatibilità diretta e incomparabilità indiretta; La incompatibilità diretta è la relazione che sussiste fra due situazioni giuridiche di tipo assoluto che vengono affermate nello stesso momento temporale da due diversi soggetti sullo stesso bene, es. il diritto di proprietà sul fondo x, di cui si ritengono titolari sia Alfa che Beta; è la classica relazione di incompatibilità, perché sappiamo che situazioni di questo tipo non possono sussistere due volte, tra gli stessi soggetti nello stesso arco temporale; il carattere assoluto che connota la struttura di queste situazioni giuridiche impedisce di ritenere possibile questa coesistenza; allora, qui si parla di incompatibilità diretta, quindi due domande avente ad oggetto lo stesso petitum, in questo caso, sarebbero incompatibili. Poi, c’è la incompatibilità indiretta, che corre fra l’oggetto di una domanda e il presupposto logico dell’altra; quindi si rientra nell’ambito della connessione per pregiudizialità di pendenza tecnica; pensate all’esempio fatto ieri: il diritto al risarcimento del danno con riferimento ad un bene che è stato danneggiato; il diritto al risarcimento del danno, subito dal bene, ha per presupposto il diritto di proprietà, di colui che richiede il risarcimento sul bene stesso; questo è il presupposto logico del rapporto pregiudiziale; l’incompatibilità indiretta sussiste fra la domanda avente ad oggetto il diritto dipendente, diritto al risarcimento del danno, e la domanda con cui il convenuto, ovvero il soggetto contro cui la domanda risarcitoria è proposta, si afferma lui stesso proprietario del bene danneggiato; quindi, l’incompatibilità corre, non tra l’oggetto mediato delle due domande, ma tra l’oggetto della seconda domanda e il presupposto logico della prima. Come ci regoliamo in tema di limiti oggettivi del giudicato

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Pubblicato il: 15 Giugno 2017

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