
“ La Corte Sportiva D’Appello respinge il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse e infligge la più grave sanzione della squalifica del campo per una giornata, da scontare dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della presente decisione “.
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