L’indennità di trasferta ed i rimborsi spese per i metalmeccanici sono disciplinati dall’art. 7 del CCNL dell’industria metalmeccanica. I metalmeccanici mandati a prestare la propria attività lavorativa al di fuori della sede dell’azienda, hanno diritto alternativamente ad: un rimborso spese, essenzialmente riferito ai pasti ed al pernottamento spetta ai lavoratori in trasferta con una distanza superiore ai 20 km dalla sedeun’indennità di trasferta: stabilita in misura fissa, in questo caso dal CCNL metalmeccanici industrie, sia per i pasti che per il pernottamento Quando si parla di rimborso spese ci si riferische essenzialmente a quello dei pasti ed eventualmente al pernottamento. Di seguito vedremo invece gli importi dell’indennità stabiliti dal CCNL metalmeccanici.Indennità di trasferta metalmeccanici dal 1 giugno 2018Trasferta intera: 43,24 euroQuota per il pranzo o cena: 11,79 euroQuota per il pernottamento: 19,66 euroPer ottenere l’indennità di trasferte il lavoratore non è obbligato a presentare alcuna documentazione, cosa invece necessaria per il rimborso spese.Tali importi di indennità di trasferta, secondo il CCNL sono da intendersi un trattamento minimo. Richiami normativi dal CCNL metalmeccanici sull’indennità di trasfertaArt. 7 – Trasferta I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un’indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti
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