
Per spiegare la responsabilità dei sindaci nel diritto commerciale è bene iniziare leggendo l’articolo 2407 del codice civile: I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. – Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. – All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. In capo ai sindaci il legislatore richiede, per lo svolgimento dei loro compiti, una diligenza qualificata in relazione alla natura dell’incarico che essi devono svolgere. Criterio di valutazione dell’operato dei sindaci è anche la professionalità, in quanto il legislatore richiede per la nomina dei requisiti di professionalità. Nel caso in cui i sindaci non adempiano ai doveri loro imposti dalla legge, è riconosciuta in capo ai sindaci una responsabilità risarcitoria che si qualifica in due modi: – Una responsabilità esclusiva che si riconosce in capo ai sindaci; – una responsabilità concorrente e solidale con la responsabilità degli amministratori
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