
Per prima cosa parlando della rappresentanza legale degli amministratori è bene citare l’articolo 2384 del codice civile riguardante appunto i poteri di rappresentanza: Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale, manca il riferimento all’oggetto sociale che invece è presente all’articolo 2298 dettato con riguardo alle società di persone (“L’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale”). L’amministratore dotato di potere di rappresentanza può quindi compiere qualunque atto, anche estraneo all’oggetto sociale, che vincola la società, la quale non può opporre al terzo l’estraneità all’oggetto sociale.
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